Con la risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dalla manovra 2023 con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE).

Con l’istanza di interpello si chiede se le dette misure agevolative possano trovare applicazione anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, in materia di definizione agevolata, l’applicazione della riduzione al 3% in luogo del 10% ordinario delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o corrisposte in ritardo.

La riduzione delle sanzioni si applica con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1°gennaio 2023 ovvero recapitate successivamente.

La riduzione delle sanzioni trova applicazione anche in merito alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del Dpr n.600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1°gennaio 2023.

Anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva possono trovare applicazione le nuove misure agevolative. 

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli anche con riferimento alle comunicazioni periodiche in argomento e qualora riscontri incoerenze mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo al fine di favorire la compliance. 

Tuttavia, laddove persistano scostamenti tra l’imposta versata e quella risultante dalle comunicazioni periodiche, le stesse sono sottoposte a controllo automatizzato per verificare la congruità dei versamenti effettuati. 

Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato sulla dichiarazione Iva annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.

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