La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in parola. 

Regolarizzazione delle irregolarità formali 

La legge di Bilancio 2023 ha previsto che ‘le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni’. 

Il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. 

Per consentire il versamento tramite mod. F24 delle somme in parola, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘TF44’ denominato ‘REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022’. 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie 

La manovra 2023 ha previsto che ‘con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo’. 

Per consentire il versamento tramite mod. F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo che vanno da TF45 fino a TF56 per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento. 

Per agevolare i contribuenti viene pubblicata una tabella nella quale, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione indicati per pronto riferimento, sono riportati, inoltre, i codici da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione. 

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

La legge di Bilancio 2023 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; qualora gli importi superano i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. È esclusa la compensazione. 

Per consentire il versamento, tramite mod. F24, delle suddette somme l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che vanno da TF20 a TF26. 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale 

La manovra 2023 disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni. 

La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione. 

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che vanno da TF40 a TF43, da esporre nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento. 

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