PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 72/2022 ha dato attuazione alla direttiva Ue 2019/2235 che ha modificato la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’Iva, nonché la direttiva 20089/118/CE relativa al regime generale delle accise.

Scopo della direttiva 2019/2235 è migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi e potenziare la sicurezza e la difesa dell’Unione. Tale direttiva ha inteso allineare il trattamento dell’Iva e dell’accisa previsto per gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione a quello già vigente per gli sforzi di difesa della Nato. 

 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore delle forze armate 

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 72/2022 ha recepito le modifiche apportate alla direttiva Iva in merito al trattamento Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate della Ue. 

In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 aggiunge all’articolo 72 del decreto Iva nuove specifiche ipotesi di non imponibilità ad Iva, equiparando alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto Iva: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti delle forze armate di uno Stato membro dell’Unione europea o del personale civile che le accompagna nonché per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Questo, a patto che le cessioni/prestazioni siano destinate a forze armate di un altro Paese membro stanziate in Italia o se le cessioni/prestazioni siano destinate a forze armate stanziate in un Paese membro diverso dall’Italia e da quello di rispettiva appartenenza. 

L’adeguamento della disciplina nazionale Iva a quella unionale riguarda le attività svolte nell’ambito della politica di sicurezze e di difesa comune della Ue. 

Come anticipato, la non imponibilità  Iva di cui alla lettera b-bis) concerne le cessioni di beni e le prestazioni rese a forze armate appartenenti ad altri Paesi membri Ue stanziate in Italia e occupate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Non vi rientrano le operazioni effettuate a favore delle truppe italiane operanti nel territorio dello Stato come pure le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che operino in un’azione congiunta a seguito di attacco terroristico o di calamità in uno degli Stati membri. Non sono parimenti comprese le missioni civili, anche nei casi in cui rientrino nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. 

Per effetto delle nuove previsioni dell’art. 72 del decreto Iva, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), devono essere qualificate come ‘non imponibili’, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente soddisfino il requisito della territorialità Iva in Italia, abbiano come cessionario o committente una forza armata appartenente a un Paese membro della Ue, siano destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna, i beni siano ceduti in uno Stato membro della Ue diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti, siano finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC. 

Per le cessioni di beni trasportati o spediti dal fornitore dall’Italia al territorio di un altro Stato membro, o viceversa, trovano applicazione anche le disposizioni relative alle vendite a distanza intracomunitarie. 

Il regime di non imponibilità Iva previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 72 del decreto Iva richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro ‘diverso da quello di introduzione’ dei beni o dei servizi. 

Le cessioni di beni di cui alla citata lettera b-ter) rientrano nell’ambito applicativo delle vendite a distanza intracomunitarie dei beni, al ricorrere dei requisiti previsti. 

Per usufruire della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio in parola, occorre che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari di beni, utilizzino l’apposito modello di ‘certificato di esenzione dall’Iva o dalle accise’ per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità medesima. 

Il certificato di esenzione dall’Iva prevede, a decorrere dal 1°luglio 2022, all’interno dell’apposita sezione relativa alle ‘Dichiarazioni del beneficiario’ anche l’informazione riguardante l’uso ufficiale del beneficiario in quanto ‘forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)’. 

 

Beni introdotti nel territorio dello Stato dalle forze armate 

Non sono soggette all’Iva le importazioni definitive di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72 del Dpr n. 633/1972. Ne deriva che le forze armate straniere stabilite in Italia, che importano beni con la finalità di destinarli alla PSDC, non dovranno pagare l’Iva sull’introduzione degli stessi nel territorio dello Stato.

Qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del regime di non imponibilità all’imposta dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC della Ue, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia ai fini Iva se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione. 

La disposizione garantisce che l’uso di beni da parte delle forze armate degli Stati membri che partecipano allo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della PSDC sia trattato come un acquisto intracomunitario a titolo oneroso quando tali beni, non acquistati alle condizioni locali in materia di Iva dello Stato membro nel quale sono di stanza le forze, sono riportati nello Stato di appartenenza di ciascuna forza armata per essere impiegati dalle stesse forze armate per le loro esigenze o per quelle del personale civile che le accompagna. 

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