L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, fornisce le istruzioni, a vantaggio delle imprese, nazionali ed internazionali, interessate ad utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere dall’Amministrazione finanziaria risposte in merito al trattamento tributario da applicare.
L’interpello sui nuovi investimenti è stato introdotto dall’articolo 2 del decreto ‘Internazionalizzazione’ con l’intento di dotare gli investitori di uno strumento di interlocuzione privilegiata con il fisco in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.
L’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:
- intende creare un rapporto ‘dedicato’ tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia delle Entrate. Detto rapporto si caratterizza nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità derivante dallo sviluppo del business plan;
- ha un ambito applicativo più esteso, in quanto non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza ed è prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche che sono escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;
- è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte delle Entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto, con le precisazioni svolte infra al paragrafo 8;
- rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi prevedendo, in particolare, che nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sia sempre assicurato un confronto tre le strutture territoriali e l’Ufficio centrale che ha reso la risposta.
In merito all’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2016, ha fornito i primi chiarimenti.
La presente circolare ha lo scopo di fornire nuove precisazioni che tengono conto di quanto avvenuto nei primi anni di operatività dell’istituto. Il documento di prassi amministrativa tiene conto anche dei contributi e delle proposte pervenute a seguito della pubblica consultazione avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi forniti dalla circolare n. 25/E/2016.
Come riporta l’indice, la circolare fa il punto su:
- La nozione di investimento rilevante;
- Le ricadute occupazionali:
- Chiarimenti in ordine alla preventività dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti;
- I rapporti con gli altri strumenti di tax compliance: adempimento collaborativo e accordi preventivi;
- I termini per la risposta;
- La documentazione da allegare a corredo delle istanze di interpello sui nuovi investimenti;
- La variazione dei presupposti di accesso alla procedura.
La nozione di investimento rilevante
In merito alla definizione di investimento rilevante ai fini della presentazione dell’istanza di interpello la circolare chiarisce che se l’acquisizione interessa una entità estera, il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell’investitore. Come prevede la Relazione illustrativa allo schema del decreto Internazionalizzazione, il business plan rappresentato nell’istanza deve contenere la descrizione degli effetti positivi in termini di gettito in Italia. Inoltre, dal business plan devono derivare le ricadute occupazionali e gli effetti economici positivi.
L’investimento, attualmente, deve essere di ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. Tale importo si applica agli interpello sui nuovi investimenti ‘presenti a decorrere dal 1°gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data’.
L’investitore deve svolgere attività d’impresa nel territorio italiano. I casi più frequenti di investimento, attuati nella forma del trasferimento di attivi o di partecipazioni, sono rappresentati da immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie o incrementi di capitale circolante operativo.
Nel caso di acquisizione, da parte di un investitore residente, di una entità estera, il vincolo con il territorio dello Stato è garantito dalla localizzazione in Italia dell’investitore e il ‘nuovo investimento’ si configura quando siano rinvenibili positivi effetti economici e sul gettito nel territorio dello Stato. Rilevano, come anticipato, anche le significative e durature ricadute occupazionali.
Sono incluse fra le tipologie di investimenti rilevanti ai fini della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti operazioni di share deal effettuate mediante la conversione dei crediti in partecipazioni della società target.
È possibile ritenere ammissibili anche le istanze aventi ad oggetto tipologie di investimenti che non implichino l’esistenza di una stabile organizzazione di un soggetto non residente nel territorio dello Stato o non si traducano nella partecipazione al patrimonio di una società ivi esistente. Ai fini delle istanze sui nuovi investimenti, dunque, assume rilievo la realizzazione di qualsiasi iniziativa economica in grado di determinare l’afflusso nel territorio dello Stato di risorse finanziarie e di ricchezza, a patto che la quantificazione dell’investimento effettuato sia riscontrabile in maniera puntuale attraverso i dati di bilancio di chi partecipa all’investimento.
Nelle ipotesi in cui l’investitore sia un soggetto residente, quest’ultimo può effettuare operazioni di share deal anche su target estere e l’intero valore dell’acquisizione assume rilevanza ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, a condizione che trovi evidenza nel bilancio del medesimo soggetto.
Le ricadute occupazionali
Il decreto Internazionalizzazione subordina l’accesso all’istituto alla circostanza che dal piano di investimento derivino effetti positivi sui livelli occupazionali.
L’investimento non deve generare solo un aumento dei livelli di occupazione ma, in senso più ampio, sono compresi anche gli investimenti la cui attuazione determini un mantenimento degli stessi. Pertanto, rilevano le ricadute occupazionali derivanti dall’implementazione del business plan oggetto dell’istanza di interpello, in termini sia di aumento dei livelli occupazionali sia di mantenimento dei medesimi livelli. La valorizzazione del mantenimento o del ‘non decremento’ dei livelli occupazionali ai fini dell’ammissibilità dell’istanza è consentita solo nei contesti di crisi dell’impresa, come alternativa qualificata alla riduzione di tali livelli o al ricorso a strumenti in grado di incidere negativamente sugli stessi.
Chiarimenti in ordine alla preventività dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti
Alcuni chiarimenti si sono resi necessari anche in relazione ai parametri di valutazione della preventività delle istanze di interpello sui nuovi investimenti che hanno a oggetto business plan che coprono un arco temporale pluriennale.
Ai fini dell’interpello sui nuovi investimenti, non è preclusiva della presentazione dell’istanza la circostanza di aver già dato inizio all’esecuzione del business plan, se non sono ancora scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvio del piano di investimento, tenendo conto naturalmente delle ricadute fiscali.
L’istanza deve riguardare la valutazione ‘preventiva’ della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, e a un termine ultimo, legato all’esercizio dell’attività nel territorio tramite la stabile organizzazione.
L’istanza si considera preventiva solo quando è presentata antecedentemente alla scadenza del termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia la prima dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si verificano le circostanze di fatto e/o di diritto alla luce delle quali valutare l’esistenza della stabile organizzazione.
Particolare attenzione meritano i casi in cui il soggetto estero già eserciti in Italia un’attività preesistente rispetto alla data di presentazione dell’istanza di interpello volta alla valutazione della sussistenza di una sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Ai fini della valutazione della preventività dell’istanza, si potrà tenere conto solo delle circostanze ‘nuove’ rispetto alla situazione dei precedenti periodi d’imposta.
La preventività dell’istanza non ricorre qualora l’impresa estera già operante in Italia svolga la propria attività in sostanziale continuità con il passato. Ciò si verifica, ad esempio, qualora intervengano modifiche dei contratti in essere non rilevanti perché non significative rispetto alla presenza del soggetto estero nel territorio dello Stato o alle modalità con le quali tale presenza si manifesta.
Ai fini della preventività l’istanza di interpello deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’attività core ha inizio, a nulla rilevando le attività preliminari.
I rapporti con gli altri strumenti di Tax Compliance: adempimento collaborativo e accordi preventivi
L’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti è uno strumento di adempimento privilegiato e delicato in quanto a fronte della trasparenza manifestata attraverso la presentazione del business plan l’investitore ha la possibilità di ottenere certezza in merito ai suoi profili fiscali. La collaborazione fisco-contribuenti è valorizzata attraverso le sinergie che si creano fra l’interpello sui nuovi investimenti e gli altri istituti di tax compliance, come l’adempimento collaborativo e gli accordi preventivi.
In merito all’istituto dell’adempimento collaborativo, agli investitori che si adeguano alla risposta resa è consentito di accedere al regime in commento indipendentemente dal requisito dimensionale. Per i soggetti in regime di adempimento collaborativo la fase successiva alla risposta all’istanza di interpello avente ad oggetto la verifica della corretta attuazione della stessa, nonché quella inerente alla sussistenza e alla permanenza dei presupposti di accesso alla procedura dell’interpello sui nuovi investimenti, competono all’Ufficio Adempimento Collaborativo.
I contribuenti che presentano l’istanza per l’interpello sui nuovi investimenti e che intendono stipulare un accordo preventivo per definirne i profili valutativi, usufruiscono di una ‘corsia preferenziale’. Ciò implica che l’Ufficio competente conferisce priorità alla trattazione delle istanze finalizzate alla conclusione di un accordo che siano collegate a un’istanza di interpello sui nuovi investimenti relativi al medesimo business plan, in deroga all’ordinario criterio cronologico di lavorazione delle istanze.
I termini per la risposta
La configurazione unitaria dell’interpello non impedisce la possibilità da parte dell’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti oggetto dell’istanza, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso resta quello di 120 giorni. Analogamente, si ritiene che la configurazione unitaria dell’interpello non osta la possibilità per l’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti presentati, ove possibile, fermo restando che il termine ultimo per la risposta resta quello di 90 giorni.
Ai fini dell’accesso al regime dell’adempimento collaborativo per la risposta delle Entrate deve intendersi quella riferita a tutti i quesiti originariamente formulati dall’investitore; la risposta parziale non è idonea a consentire l’accesso al regime di cooperative compliance.
La documentazione da allegare a corredo delle istanze di interpello sui nuovi investimenti
Al fine di semplificare l’attività propedeutica alla presentazione dell’istanza di interpello e di accelerare la tempistica per l’acquisizione, da parte dell’Ufficio, delle informazioni necessarie a valutare l’ammissibilità dell’istanza, evitando successive richieste di documentazione integrativa, si forniscono indicazioni circa gli allegati e i dati da predisporre a corredo dell’istanza.
La valutazione di idoneità della documentazione allegata e delle informazioni fornite è sempre oggetto di una analisi condotta caso per caso.
Al fine di evitare una richiesta di regolarizzazione dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti, è necessario indicare, possibilmente con il dettaglio anno per anno l’intera durata prevista del piano di investimento:
- l’ammontare dell’investimento prospettato, individuando, nel bilancio del soggetto coinvolto nell’implementazione del business plan, gli incrementi dei costi di acquisizione delle immobilizzazioni finanziarie, dei costi di realizzazione e/o acquisizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché dei fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo;
- il dettaglio delle ricadute occupazionali significative, compreso il mantenimento o il non decremento delle stesse.
- la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall’attuazione del piano di investimento.
Si precisa che non è necessario allegare il business plan, a condizione che nell’istanza o nei suoi allegati venga fornita l’indicazione dei presupposti di accesso alla procedura e ogni altra informazione necessaria a fornire riscontro ai quesiti.
Laddove l’istanza sia preventiva rispetto allo stadio di implementazione del piano di investimento, è ammessa la mera descrizione della tranche d’investimento ancora in fase di attuazione, a condizione che siano chiare le informazioni necessarie per istruire i quesiti fiscali.
La variazione dei presupposti di accesso alla procedura
La circolare, infine, fornisce informazioni circa gli effetti delle variazioni dei presupposti di accesso all’istituto. Ci riferiamo alle ipotesi in cui vengano accertate, nell’ambito delle attività di verifica e controllo, variazioni dell’entità dell’investimento, della sua localizzazione nel territorio dello Stato o delle ricadute occupazionali, rispetto a quanto prospettato nell’istanza.
Sarà necessario approfondire gli effetti dell’intervenuta variazione di detti elementi al fine di appurare se i presupposti di accesso all’istituto risultino comunque rispettati.
Laddove dovesse risultare, ad esempio, che l’entità effettiva dell’investimento realizzato nel territorio dello Stato sia di ammontare inferiore alla soglia ratione temporis applicabile e/o che le ricadute occupazionali derivanti dall’investimento non siano in concreto significative e durature, il parere reso non produrrà gli effetti propri della risposta a un’istanza di interpello sui nuovi investimenti, ma quelli propri di qualsiasi risposta ad istanza di interpello statutario.
In altri termini, nelle risposte sopra descritte la risposta all’istanza di interpello sui nuovi investimenti, ottenuta dall’investitore perde la sua efficacia ‘rafforzata’ che consiste:
- nella competenza esclusiva delle Entrate in tema di successive verifiche, controlli e attività di manutenzione, assicurata dall’obbligo di preventivo coordinamento di tutte le strutture con l’Ufficio che ha reso la risposta;
- nella priorità della trattazione di un’eventuale istanza di accordo preventivo;
- nell’accesso ‘semplificato’ al regime di adempimento collaborativo.
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