PREMESSA
Il decreto legge Ucraina ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, l’esecuzione degli importi superiori a 516 mila deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA.
Scopo della misura è promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano i lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire dei bonus fiscali e contrastare il fenomeno delle frodi.
La certificazione SOA è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione ai lavori da svolgere, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economico e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, intende fornire chiarimenti in merito alla fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al decreto Rilancio.
Obbligo della certificazione SOA
A decorrere dal 1°gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata a:
- imprese in possesso della occorrente certificazione SOA;
- imprese che documentano al committente l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Prevista una fase transitoria di applicazione della norma.
Dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.
A decorrere dal 1°luglio 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA.
Pertanto, terminata la fase transitoria, a decorrere dal prossimo 1°luglio, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della predetta certificazione.
Decorrenza
Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 10-bis del decreto Ucraina (Dl n. 21/2022), anche successivamente al 1°luglio 2023. Ciò anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le condizioni SOA solo a decorrere dal 1°gennaio 2023.
Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui al decreto Rilancio, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516 mila euro o documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In quest’ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1°luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.
Per i suddetti contratti le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1°gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.
Per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 1°gennaio 2023 la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto.
A decorrere dal 1°luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali legati al decreto Rilancio, l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata solo ad imprese in possesso della certificazione SOA non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio dell’attestazione.
Riconoscimento degli incentivi fiscali
Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto e subappalto stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi di cui agli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio a prescindere dalle condizioni SOA, per le spese agevolabili sostenute:
- fino al 31 dicembre 2022;
- negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1°luglio 2023.
Per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle condizioni SOA;
- tra il 1°gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1°gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
- dal 1°luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente.
Per i contratti stipulati dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- tra il 1°gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
- dal 1°luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1°luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
Ambito di applicazione
Con riferimento ai lavori di importo superiore a 516 mila euro l’articolo 10 bis del decreto legge Ucraina introduce le condizioni SOA ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
Le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione che l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus.
Le condizioni SOA non si applicano alle detrazioni per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari e alle case antisismiche.
Lavori di importo superiori a 516 mila euro
L’importo superiore a 516 mila euro per l’esecuzione dei lavori va inteso al netto dell’Iva. Tale limite è calcolato avendo riguardo esclusivamente a ciascun contratto di appalto e subappalto.
Ne consegue che nel caso in cui i lavori siano affidati in appalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, qualora il valore dei lavori superi i 516 mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano interventi di importo superiore a 516 mila euro.
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