Il decreto legge ‘Bollette’, all’articolo 4, ha previsto delle agevolazioni finalizzate a compensare, almeno in parte, le maggiori spese sostenute dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. 

Il decreto prevede in particolare: 

  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle spese per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo comma e autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023; 
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia energia elettrica di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023; 
  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno solare 2023; 
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno solare 2023. 

I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati in compensazione entro fine anno, mediante il modello F24, oppure ceduti ma per intero a terzi. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘7015’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 2, Dl n. 34/2023; 
  • ‘7016’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 3, Dl n. 34/2023; 
  • ‘7017’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 4, Dl n. 34/2023; 
  • ‘7018’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 5, Dl n. 34/2023. 

 

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