Con la circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ossia le particelle edificate poste a Partita Speciale 1 e quindi sottratte all’aggiornamento al Catasto Terreni.
Il documento di prassi amministrativa fornisce indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione ‘Ente Urbano – cod. 282’ sia con destinazione ‘Fabbricato promiscuo – cod. 28’.
Il corretto assolvimento degli adempimenti in parola evita che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati.
La circolare indica le modalità da seguire nel caso di frazionamenti di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).
Il frazionamento degli Enti Urbani
I frazionamenti interni al lotto urbano sono effettuati direttamente al Catasto Fabbricati, mediante la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa; anche i frazionamenti di fabbricati sono effettuati al Catasto Fabbricati con la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa.
Il frazionamento al Catasto Terreni è possibile solo qualora la particella derivata perde ogni collegamento con il lotto urbano originario; viceversa, qualora la particella derivata mantiene un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario, non è possibile effettuare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni.
Il frazionamento al Catasto Terreni può essere richiesto perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità oppure perché deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto.
Le operazioni di aggiornamento al Catasto devono consistere:
- nella predisposizione, al Catasto Terreni, degli atti di aggiornamento censuario e cartografico, con la definizione delle nuove geometrie e dei nuovi identificativi catastali, con conseguente variazione dei legami di correlazione fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati;
- nella predisposizione, al Catasto Fabbricati, degli atti di aggiornamento necessari a identificare le unità immobiliari urbane interessate dalla variazione di identificativo e, ove occorra, di forma, con contestuale aggiornamento definitivo delle correlazioni fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati.
Al fine di assicurare il completo aggiornamento delle banche dati catastali, la presentazione dell’atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa) dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell’atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni (Pregeo).
La procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico consente la restituzione degli attestati di approvazione censuaria e cartografica di regola subito dopo l’invio del Pregeo, direttamente al professionista incaricato; tali attestati contengono tutte le informazioni per il perfezionamento dell’atto di aggiornamento Docfa.
La circolare evidenzia che l’aggiornamento della cartografia e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (mediante Pregeo) e degli archivi del Catasto Fabbricati (mediante Docfa) deve intendersi come un processo costituito da due fasi interconnesse, da portare a termine in modo quasi sincrono, fino a quando non arriverà la completa integrazione tra le due procedure di aggiornamento.
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni in merito ai frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità.
L’ultima parte del documento contiene un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei principi generali espressi nella circolare stessa.
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