Il decreto legge Rilancio, all’articolo 24, prevede l’esonero dal versamento del saldo Irap relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta. Previsto l’esonero dal versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste per le ipotesi di omesso versamento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 18 settembre 2023, ha istituito i codici tributo dal ‘5063’ al ‘5066’. 

L’articolo Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui al Decreto Rilancio proviene da Metaping.

CategoryNovità