Tra tutte le forme di sanatoria previste dalla manovra 2023, la definizione agevolata degli atti in adesione o in acquiescenza è probabilmente quella che presenta le maggiori difficoltà interpretative. E che alimenta una certa discrezionalità degli uffici, la quale potrebbe prestare il fianco – in futuro – a eventuali declaratorie di illegittimità. È bene ricordare che, a fronte di un Pvc, il contribuente può chiedere all’ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. Proposta di accertamento che però l’ufficio non è obbligato a formulare. Inoltre, se l’atto è stato preceduto da un invito al contraddittorio preventivo, non è possibile procedere all’adesione, mentre è ammessa l’acquiescenza. La normativa prevede, tuttavia, che la definizione è possibile se il contribuente non ha presentato istanza di accertamento con adesione. Pertanto, solo la presentazione di quest’ultima è alternativa rispetto all’acquiescenza. Per l’atto notificato dopo il 31 marzo, se anche il contribuente non formulato la proposta di accertamento, l’eventuale atto impositivo dovrà essere ammesso all’adesione agevolata con le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, mentre è da escludere l’acquiescenza agevolata.
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