La Terza sezione della Cgt di primo grado di Bologna ha stabilito che la scadenza dei dispositivo di firma digitale del difensore del ricorrente nel lasso temporale che intercorre tra la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio è da considerarsi causa idonea a determinare la rimessione in termini qualora il deposito sia comunque avvenuto tempestivamente, a nulla rilevando il mancato perfezionamento. Secondo i giudici bolognesi la scadenza della firma digitale del difensore rappresenta un valido presupposto per l’applicazione dell’art. 153 del Codice di procedura civile. Ciò che rileva in questi casi, infatti, è che il difensore abbia comunque tentato nei 30 giorni il deposito, non rilevando il fatto che la piattaforma Sigit non ne abbia consentito il perfezionamento perché ha considerato l’errore come ‘bloccante’.

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