L’apposizione della firma elettronica semplice non basta a garantire i requisiti dei documenti. Ai fini fiscali, la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico è valida solo con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali. Dunque, la firma elettronica ‘semplice’ non è idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione. È quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, a seguito della richiesta di una consulenza giuridica. Occorre rispettare le norme contenute nel Dpr n. 322/1998 che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta.
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