In risposta a specifici interpelli l’Agenzia delle Entrate, attraverso due risoluzioni, ha sostenuto, in sintesi, che per recuperare il credito Iva oggetto di controversia è necessario il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata. La questione concerne la possibilità di recuperare nella prima liquidazione periodica utile o in dichiarazione annuale il credito Iva preteso con un atto di recupero una volta eseguito il versamento. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui sono state commesse irregolarità in sede di compensazione del credito Iva come il superamento dei limiti previsti per ciascun periodo di imposta o l’assenza della fideiussione necessaria per l’utilizzo del credito Iva di gruppo. Non è in discussione la veridicità o la sussistenza del credito, ma solo una compensazione o detrazione ritenuta non spettante.
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