Con la sentenza n. 3840/2023 depositata lo scorso 24 giugno la Cgt di secondo grado del Lazio ha stabilito che le spese di lite disposte dal giudice tributario in favore del contribuente o al difensore antistatario devono essere eseguite entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di mancato pagamento, il contribuente è legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Dal 1°giugno 2016 le spese di lite costituiscono titolo esecutivo. Si estende al processo tributario il principio sancito dall’art. 282 c.p.c. che stabilisce che il pagamento delle somme dovute al contribuente o al difensore antistatario deve essere eseguito nel termine dalla notifica della sentenza, secondo le modalità previste dall’art. 38 del Dlgs n. 546/1992. 

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