Vanno tassate con un’imposta sostitutiva del 5% le mance erogate ai dipendenti del settore turistico-alberghiero e della ristorazione. La tassazione sarà applicata automaticamente dal datore di lavoro in presenza di un unico rapporto di lavoro nell’anno precedente. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E dello scorso 29 agosto. Il documento di prassi amministrativa fa il punto sul nuovo regime di tassazione introdotto dall’ultima manovra economica. L’imposta sostitutiva si applica, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, sulle mance ricevute dai lavoratori che risultano titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50mila euro. Rilevano le somme concesse a titolo di liberalità in denaro o tramite mezzi di pagamento tracciabile. L’imposta del 5% è limitata al 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro. Il 25% rappresenta una franchigia e in caso di superamento solo la parte eccedente andrà assoggettata a tassazione ordinaria. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Mance, detassazione gravosa’ – pag. 26)
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