Per la detrazione dell’Iva pagata all’importazione basta l’inerenza con l’attività, mentre non rileva il fatto che l’importatore non acquisisca la proprietà dei beni, né che non sostenga alcun costo per ottenerne la disponibilità. È l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, non del tutto in linea con quello unionale. Secondo la Corte di giustizia Ue chi importa beni da sottoporre a lavorazione e riconsegna il frutto del lavoro al committente estero non può detrarre l’Iva pagata alla dogana, in quanto non acquisisce la proprietà dei beni, né sostiene, per l’importazione, costi trasferibili nel prezzo del proprio servizio. Per le Entrate, invece, la società che ha importato, per conto del soggetto estero, beni a fini di sperimentazione, in vista della successiva commercializzazione alla quale essa parteciperebbe, ha diritto di detrarre l’Iva pagata alla dogana se le spese relative all’importazione influenzeranno il prezzo delle operazioni attive. 

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