Nel ricorso tributario non è consentito l’intervento volontario dell’ufficio finanziario. A stabilirlo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nella sentenza n. 2750/2023, depositata lo scorso 21 luglio. La contestazione trae spunto dal ricorso presentato per opporre una cartella di pagamento con cui si richiedeva la liquidazione di interessi in dipendenza di un altro precedente contenzioso. Il ricorso veniva notificato solamente all’Agenzia della riscossione. Costituendosi in giudizio il concessionario della riscossione indicava che unico soggetto destinatario delle doglianze doveva essere l’Agenzia delle Entrate di Milano due, ufficio controlli. I giudici tributari meneghini hanno accolto il ricorso e stabilito l’irritualità della costituzione in giudizio delle Entrate. Non è ammesso, infatti, l’intervento volontario dell’ente impositore.
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