Prosegue il contrasto tra il fisco e la Cassazione sul tema del trasporto a destinazione nell’ambito delle operazioni triangolari, in cui intervengono tre operatori con un unico trasporto dei beni. Anche l’ordinanza n. 14853/2023 si pone nel solco del consolidato orientamento, inaugurato con la sentenza n. 4098/2000 e ribadito di recente dall’ordinanza n. 23828/2022. La pronuncia riprende il principio secondo cui, nonostante la norma preveda che il trasporto/spedizione all’estero debbano avvenire a cura del primo cedente, nulla vieta che questo possa essere eseguito dal promotore. Ciò, a condizione che sia vincolata a quella successiva in favore del cliente finale nel Paese di destinazione, ai fini dell’immissione in consumo in tale territorio. L’intervento del promotore che agisce come soggetto ‘realmente interposto’ non implica che lo stesso possa esercitare sulle merci acquisite il potere di disposizione spettante al proprietario.
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