Con la sentenza n. 79/1/2023 la Corte di giustizia tributaria di Varese ha escluso che la scelta del contribuente di rivalutare le partecipazioni societarie in prossimità della loro cessione possa integrare la fattispecie di abuso del diritto in quanto l’adesione all’istituto della rivalutazione valorizza l’esistenza di ragioni organizzative che possono motivare il complesso delle operazioni societarie compiute. Per le Entrate l’operazione posta in essere dal contribuente costituiva un’ipotesi di abuso del diritto, avendo come unico scopo quello di consentire al contribuente di ottenere un indebito vantaggio d’imposta consistente nel far pervenire al socio persona fisica, la liquidità generata dalla società operativa non quale dividendo, ma quale plusvalenza; da ciò consegue che vi sarebbe un prelievo fiscale inferiore rispetto a quello previsto per il caso di distribuzione di utili. Per i giudici non è anomala, in quanto consentita, l’acquisto di partecipazioni proprie rivalutate dal proprietario.

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