La Corte di cassazione dedica la sentenza n. 25685 di ieri alla stabile organizzazione Iva. Il soggetto non residente, con stabile organizzazione operativa in Italia, non ha diritto al rimborso dell’Iva neppure in riferimento alle operazioni direttamente effettuate. La posizione della casa madre confluisce ‘in toto’ in quella della stabile organizzazione, con il risultato che l’Iva a credito è recuperata attraverso il meccanismo di detrazione della stabile e non come rimborso richiesto dal soggetto non residente. Nel caso analizzato una società non residente, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si è vista negare il rimborso dell’Iva a credito sulle operazioni passive, rilevanti in Italia ed effettuate senza il coinvolgimento della stabile. 

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